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Definizione Agevolata dei Tributi Locali

Ultima modifica 17 aprile 2024

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Il Comune di Sinagra, con la Delibera del Consiglio Comunale N. 20 del 25/07/2023 adotta il seguente Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzione di pagamento ed accertamenti esecutivi, in attuazione dell’articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34.

Regolamento Definizione Agevolata dei Tributi Locali

Si riportano di seguito i primi 2 articoli del suddetto regolamento e la Modulistica per la richiesta della definizione agevolata.

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160

2. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni di cui all’articolo 17-bis del decreto- legge 30 marzo 2023, n. 34 e dell’articolo 1, commi da 232 a 251 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto compatibili.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da:
a) un’ingiunzione di pagamento emessa entro il 30 giugno 2022;
b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 30 giugno 2022.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Il Comune, su istanza del debitore da presentarsi entro il 30 settembre 2023 comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, l’ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Modulistica

Richiesta Prospetto Informativo Carichi Tributari

Comunicato Stampa del 22 agosto 2023

SINAGRA - Adesione Definizione Agevolata

L’Agevolazione è stata votata nella seduta di Consiglio Comunale del 25 luglio 2023, su proposta del Vicesindaco Guglielmo Lacava con deleghe assessoriali fra le altre al bilancio e contenzioso e con i voti del gruppo consiliare Fortemente Sinagra che sostiene l’Amministrazione guidata dal sindaco Nino Musca.

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