Descrizione
Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni per le attività lavorative nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne in condizione di esposizione prolungata al caldo.
Il Presidente della Regione ORDINA con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, salvo successivi provvedimenti, con riferimento al territorio regionale della Sicilia:
1. è fatto divieto di lavoro nei settori agricolo e florovivaistico, edile ed affini nonché nelle cave e nelle relative pertinenze esterne in condizioni di esposizione prolungata al sole dalle ore 12.30 alle ore 16.00, nei giorni e nelle aree in cui la mappa del rischio pubblicata sul sito internet http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12.00, segnala un livello di rischio “ALTO”;
2. il divieto di cui sopra non si applica alle Pubbliche Amministrazioni, ai concessionari di pubblico servizio, ai loro appaltatori, in caso di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, ferma restando in ogni caso l'adozione da parte dei datori di lavoro di idonee misure organizzative ed operative necessarie a ricondurre il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio condotta nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di sicurezza sul lavoro;
3. l’inosservanza al presente provvedimento è punita ai sensi dell’art. 650 c.p., se il fatto non costituisce più grave reato.
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Ultimo aggiornamento: 10 luglio 2025, 03:41